STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

 

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E’ costituita una Associazione denominata “Torpedine” con sede in Via Monte delle Capre 29, Cap. 00148, Roma.

Art. 2 – Scopo

1. L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22 dicembre 1986 n° 917. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali.

2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dell’attività acquatiche, in particolare della subacquea e della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tali attività.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della stessa, in proprio o con l’ausilio o collaborazione di altre associazioni, società ed enti pubblici e privati.

L’Associazione potrà di conseguenza ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni ed ottenere finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, stipulare convenzioni tendenti ad ottenere finanziamenti e risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo, come corrispettivo ove occorra, di parte del suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni sportive non rientranti nella normale attività dell’Associazione, purchè tali attività non siano in contrasto con l’oggetto sociale.

Dall’oggetto sociale è escluso l’esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della F.I.P.S.A.S.  stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

 Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :

· dimissione volontaria

· morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

· radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti . Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:

· l'assemblea generale dei soci

· il presidente

· il consiglio direttivo

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

 2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonchè in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori

6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. - 20 Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione

Art. 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Art. 23 – Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Roma, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

 TITOLO II - SOCI

Art. 5 - Requisiti

Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate all’attività dell’Associazione.

Nell’Associazione i soci si distinguono in:

a) Soci fondatori

b) Soci ordinari;

c) Soci benemeriti;

d) Soci onorari.

Sono soci fondatori coloro i quali danno vita all’Associazione.

Sono soci ordinari, ivi compresi gli atleti, tutti coloro che risultano in regola con quanto previsto all’art. 7 del presente Statuto.

Sono soci benemeriti coloro che, al fine di fornire un più solido sostegno all’Associazione, s’impegnano a pagare una quota associativa annuale d’importo maggiorato.

Sono soci onorari coloro che sono nominati a tale ruolo dal Consiglio Direttivo in considerazione di particolari benemerenze, venendo, quindi, dispensati dal pagamento della quota associativa.

Art. 6 - Iscrizione

Chi intende divenire socio dell’Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo domanda firmata d’ammissione. La presentazione della domanda presuppone la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto.

Art. 7 - Doveri del socio

Il socio è tenuto:

a) a corrispondere la quota d’iscrizione annuale il cui importo ed i cui termini di versamento sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione.

Art. 8 - Diritti del socio

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l’approvazione e le modifiche al presente Statuto, ad eventuali regolamenti integrativi e per la nomina degli organi direttivi.

Art. 9 - Recesso del socio

Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

Art. 10 - Esclusione del socio

L’esclusione dall’Associazione è pronunziata dal Collegio dei Probiviri contro il socio:

a) che pur dopo formale sollecitazione o diffida, si renda moroso nel versamento delle quote associative o nell’adempimento delle obbligazioni di cui alla lettera b del precedente art. 7;

b) che in qualunque modo arrechi un danno materiale o morale all’Associazione, o compia atti contrari alle finalità della stessa.

L’esclusione potrà essere pronunciata solo avverso un socio che abbia precedentemente ricevuto dal Collegio dei Probiviri stesso una ammonizione.

 TITOLO III - L’ASSEMBLEA

Art. 11 - Composizione

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo della Associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto (compresi o esclusi i soci onorari) ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto in Assemblea solo i soci maggiorenni.

I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega da altri soci, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, salvo nei casi di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.

Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.

E’ preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei Probiviri in corso d’esecuzione.

Art. 12 - Competenze dell’Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria delibera:

a) l’approvazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell’Associazione;

b) l’elezione di tutti gli organi istituzionali dell’Associazione;

c) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 13 - Competenze dell’Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente, l’intero Consiglio Direttivo, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Sindaci venuti a mancare per qualsivoglia motivo;

b) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana;

c) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;

d) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata:

a) su iniziativa del Presidente dell’Associazione;

b) su richiesta di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;

c) su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo

Nelle ipotesi (b) e (c) il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente, l’Assemblea dovrà tenersi entro 60 (giorni) dalla convocazione.

Art. 15 - Costituzione dell’Assemblea

L’Assemblea dei soci può essere riunita in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.

In sessione ordinaria o straordinaria, l’Assemblea, elettiva e non elettiva, si considera costituita con l’intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, di almeno due terzi degli iscritti e, in seconda, di almeno la metà più uno degli iscritti.

Art. 16 - Verbalizzazione dell’Assemblea

L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell’Assemblea dal Presidente della Assemblea e dal Segretario.

 Art. 17 - Delibere assembleari

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere dell’Assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati, fuorchè per il caso di scioglimento dell’Associazione in cui è richiesta una maggioranza di quattro quinti degli aventi diritto al voto.

TITOLO IV - CARICHE SOCIALI

Art. 18 - Elezione delle cariche sociali

L’assemblea dei soci elegge, con votazione successiva e separata:

a) il Presidente dell’Associazione;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Sindaci;

d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 19 - Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in particolare nei confronti della Federazione Cricket Italiana, disponendo della firma sociale.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al Vicepresidente nonché conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal Vicepresidente.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri determinato a discrezione della A.S.A. eletto dall’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione

La durata del Consiglio Direttivo è di 4 (quattro anni).

Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica ,impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all’integrazione del Consiglio Direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell’ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purchè abbiano riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo risultato eletto.

Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del Consiglio Direttivo di cui al comma precedente, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l’Assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni e tenuta nei successivi 30 (trenta) giorni l’Assemblea straordinaria per le elezioni integrative.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 21 - Il Vicepresidente dell’Associazione

Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest’ultimo.

Art. 22 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione e dirige l’amministrazione sociale.

 Art. 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità ,s’incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 24 - Competenza e convocazione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione e l’organizzazione interna dell’Associazione.

Ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l’ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento da versarsi annualmente entro il 31 marzo o, in caso, di adesione successiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno ed ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo funge anche da organo di secondo grado di giustizia avverso le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri.

Art. 25 - Delibere del Consiglio e verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal Presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario verbalizzante e dal Presidente.

Art. 26 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo amministrativo dell’Associazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplenti eletti dall’Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per l’eventuale integrazione del Collegio dei Sindaci vale quanto stabilito all’art. 20 del presente Statuto relativamente al Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giustizia di primo grado dell’Associazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplente eletti dall’Assemblea o nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno in relazione a quanto stabilito all’art. 10 del presente Statuto e per tutti gli altri motivi collegati al concorde andamento dell’Associazione.

Per l’eventuale integrazione del Collegio dei Sindaci vale quanto stabilito all’art. 20 del presente Statuto relativamente al Consiglio Direttivo (se eletto) oppure (se nominato) provvede il Consiglio Direttivo.

TITOLO V - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 28 - Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dal fondo iniziale versato in parte uguale dai soci fondatori;

b) da beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell’Associazione,

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote sociali;

b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Art. 29 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.

Art. 30 - Bilancio

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Scioglimento dell’Associazione

Per dare luogo allo scioglimento dell’Associazione, necessita una Assemblea straordinaria con la presenza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.

Art. 32 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di emettere di emettere un regolamento, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.

Art. 33 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.